In seguito alle affermazioni di Primo Marchetti che, in un articolo pubblicato alcuni giorni fa sul nostro sito, accusava il sindaco Lorenzo Marchesini di aver percepito dei contributi previdenziali non dovuti, il Mesolano riceve e pubblica, così come inviatoci integralmente dallo stesso primo cittadino, la sua replica in nome di una pluralità di voci a cui cerchiamo sempre di dare parola.
Aspettativa amministratori enti locali : per il periodo del mandato, senza alcuna retribuzione. (articoli 2 e 4 Legge 27.12.1985, n. 816, D.L.vo 18.1.1993 n. 8 convertito in Legge 19.3.1993, n. 68). Per i riflessi contributivi dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita dagli amministratori locali art. 26 della legge 3.8.1999 n. 265, si veda la nota INPDAP prot. N. 839/S del 16.2.2000).
Art. 26.
(Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative).
1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunita’ montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 22, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra fortettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.
3. L’amministrazione locale provvede, altresi’, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l’indennita’ di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell’indennita’ di carica annua da parte dell’ente e per l’eventuale residuo da parte dell’amministratore.
Lorenzo Gatti
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